La sospensione dei versamenti di cui all’articolo 13-quater del Dl 137/2020 risulta “generale”, potendone infatti usufruire tutti i soggetti che hanno registrato una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari ad almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Diversamente, la disposizione “specifica” – che permette la sospensione a prescindere dal calo di fatturato/corrispettivi – risulta applicabile solamente per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto in esame.
Commento
Con la risposta a interpello n. 262 del 19 aprile 2021 una Srl ha richiesto chiarimenti in ordine, fra le altre cose, all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 13-quater del Dl 137/2020. La società rappresentava di esercitare la propria attività presso uno spazio interno ad una palestra, con negozio situato all’interno dello stabile principale della palestra e senza disponibilità di un accesso indipendente. In proposito evidenziava che, successivamente all’emanazione del DPCM del 25 ottobre 2020, la società che gestisce l’esercizio sportivo ha comunicato tramite mail all’istante la chiusura di tutti i club in Italia, incluso l’esercizio commerciale nel quale la Srl operava. Vista l’impossibilità, per l’interpellante, di continuare la sua attività, così come disposto dal citato DPCM del 25 ottobre 2020 – con l’immobile rimasto chiuso a partire dal giorno 26 ottobre 2020 – la Srl, che avrebbe comunque potuto proseguire la propria attività ai sensi del DPCM del 25 ottobre 2020, non ha di fatto avuto modo di esercitarla, stante la particolare collocazione di detta unità locale, con la diretta conseguenza di non avere percepito alcun corrispettivo. Con l’interpello la società istante richiedeva, quindi, se risultasse possibile, tra le altre cose, sospendere i versamenti a norma dell’articolo 13-quater del Dl 137/2020, stante l’avvenuta diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (quesito n. 2). Rispetto a quanto richiestole in merito alla disposizione agevolativa prevista dall’articolo 13-quater del Dl 137/2020 (articolo inserito dalla legge di conversione 17/2020), l’Agenzia delle Entrate riportava che, sulla base del comma 1 del predetto articolo, “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali”. Proseguiva poi l’Agenzia riportando che, ai sensi del successivo comma 3, “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale […] nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto”. Di conseguenza, secondo le Entrate, in relazione al presente quesito (n. 2) l’istante può fruire della sospensione dei versamenti ai sensi del menzionato comma 1. Quanto detto, evidentemente, in presenza della riduzione del fatturato nei periodi di riferimento – così come l’istante aveva fatto rilevare nell’interpello. Specificava infine l’Amministrazione finanziaria che, diversamente, non risultando il codice ATECO della Srl incluso nell’Allegato n. 2 richiamato dalla norma, la stessa società non rientrava nelle fattispecie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 13-quater del Dl 137/2021.
Stefano Zanardi
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