AREA RISERVATA

AREA RISERVATA

Risposta a interpello n. 336 del 12/05/2021

Risulta possibile compensare il credito d’imposta risultante da una medesima dichiarazione dei redditi entro il limite massimo annuale di due diversi periodi d’imposta?

I crediti emergenti da un modello dichiarativo (nella fattispecie quello relativo al periodo d’imposta 2019), qualora non compensati in un determinato anno (2020) per raggiunti limiti di utilizzo (euro 1.000.000), possono continuare ad essere compensati nel successivo anno d’imposta (2021). In tal caso indicando nel modello F24 l’anno di riferimento nel quale il credito è stato “originato (2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale relativa al successivo periodo d’imposta (2020). Dichiarazione, quest’ultima, nella quale detti crediti che residuano dall’anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24, risulteranno “rigenerati”. 

Commento

 La risposta a interpello n. 336 del 12 maggio 2021 ha esaminato la problematica relativa alla possibilità di compensazione dei crediti fiscali in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo, in particolare, per una società (“Alfa”) che ha presentato la relativa istanza al fine di conoscere in che modo avrebbe potuto compensare i crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi che aveva presentato per il periodo d’imposta 2019. Nello specifico, la società istante ha riferito di aver chiuso tale ultima dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2020 SC) con un credito Ires di un determinato importo. Dichiarazione che è stata firmata dal legale rappresentante e dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, il quale ha anche apposto la propria firma per l’attestazione. A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi Alfa ha compensato, nell’anno solare 2020 utilizzando il modello F24, una quota del credito d’imposta (così come risultante per lo stesso periodo d’imposta 2019) fino all’importo massimo consentito dall’articolo 147 del Dl 34/2020, pari ad euro 1.000.000. Per questo motivo l’istante ha richiesto all’Amministrazione finanziaria se risulti possibile compensare ulteriori 700.000 euro, sempre ricompresi nel credito Ires 2019, rimanendo entro il limite massimo consentito per il periodo d’imposta 2021. Compensazione, quest’ultima, che avverrebbe nei primi mesi dell’anno 2021, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. Alfa ritiene infatti di poter compensare gli ulteriori euro 700.000 in precedenza rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, considerato che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ossia: a) la compensazione non deve superare in ciascun anno solare, ai sensi dell’articolo 34 della legge 388/2000, i limiti massimi imposti dalle normative di periodo (euro 1.000.000 per il 2020 ed euro 700.000 per il 2021); b) la firma per attestazione è stata rilasciata dal soggetto incaricato alla relazione di revisione nell’ultima dichiarazione dei redditi (dichiarazione Unico SC 2020 per il periodo d’imposta 2019). Rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria, quest’ultima premette che (evidentemente) esula dalle proprie competenze, nel fornire il proprio responso all’istanza in oggetto, ogni valutazione in merito all’effettiva esistenza del credito vantato dall’istante, così come sulla spettanza dello stesso, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’autorità fiscale. Con riferimento, invece, ai chiarimenti interpretativi richiesti in senso stretto, l’Agenzia delle Entrate riporta che l’articolo 17, comma 1, ultimo periodo del Dlgs 241/1997 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019) dispone che “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. In particolare, secondo il comma 3 del citato articolo 3 del Dl 124/2019, “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”. In forza delle modifiche recate al citato articolo 17, affermano le Entrate, le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, emergenti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono ora allineate a quelle già previste per i crediti Iva. Con la conseguenza che detti crediti, se eccedenti i 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza. Ricorda inoltre l’Agenzia che la dichiarazione annuale, così come l’istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro deve recare il visto di conformità (articolo 1, comma 574, della legge 147/2013) e che la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate, ossia i canali “Entratel” e “Fisconline” (cfr. articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006). Oltre a quanto riportato, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 388/2000 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare”. Solo per l’anno 2020, come noto, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, l’articolo 147 del Dl 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020) ha infatti innalzato da euro 700.000 ad euro 1.000.000 il limite massimo dei crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24 – ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale. Inoltre, come chiarito dalla risposta all’interrogazione n. 5-08067 del 10/03/2016, il limite alla compensazione di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta. Da ciò deriva, secondo le Entrate, che, nel caso di specie, i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (euro 1.000.000), possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d’imposta 2020. Dichiarazione, quest’ultima, nella quale detti crediti che residuano dall’anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella sezione II del quadro RX), saranno “rigenerati” e conseguentemente sottoposti al visto di conformità (nel senso che sarà verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione). Va da sé, a parere dell’Agenzia, che i crediti relativi al periodo d’imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro per l’anno solare 2021. Pertanto, in sostanza, l’Agenzia delle Entrate conferma che il limite annuale massimo di compensazione dei crediti d’imposta – “a regime” euro 700.000, mentre per il solo 2020 pari ad euro 1.000.000 (ex articolo 147 del Dl 34/2020) – opera a livello di singola annualità di riferimento. E non, invece, avendosi riguardo alla dichiarazione dei redditi presentata nello stesso periodo d’imposta (o in quello precedente). Motivo per il quale il credito risultante da un solo modello dichiarativo, qualora “capiente”, può essere utilizzato entro il limite annuale massimo di più di un periodo d’imposta.

Stefano Zanardi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“misurazione” e “targeting e pubblicità”).